Art. 1
1 / 1In vigore dal 3 giu 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto l'accordo nazionale 11 gennaio 1957, relativo ai dirigenti degli Istituti Autonomi Case Popolari, stipulato tra la Associazione Nazionale tra gli Istituti Autonomi per le Case Popolari e la Federazione Nazionale Dirigenti Aziende Industriali;
Visto l'accordo nazionale di lavoro 16 gennaio 1957, e relativa tabella, per i dipendenti degli Istituti Autonomi per le Case Popolari d'Italia, stipulato tra l'Associazione, Nazionale tra gli Istituti Autonomi per le Case Popolari e L'Unione Nazionale Rappresentanze Sindacali Dipendenti Istituti Autonomi Case Popolari d'Italia;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 11 del 26 gennaio 1960 degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza, sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale sono stati stipulati l'accordo nazionale di lavoro 11 gennaio 1957, relativo ai dirigenti degli Istituti Autonomi Case Popolari, e l'accordo nazionale di lavoro 16 gennaio 1957, per i dipendenti degli Istituti Autonomi per le Case Popolari d'Italia, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi nazionali anzidetti, annessi al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dagli Istituti Autonomi Case Popolari.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta, ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 marzo 1961
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1961
Atti del Governo, registro n. 136, foglio n. 153. - VILLA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-03-18;352#art-1