Art. 1

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In vigore dal 27 mag 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 14 dicembre 1955, n. 1315, sulla concessione ed uso delle divise uniformi e degli indumenti di lavoro al personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni; Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 119, contenente disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale dipendente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici; Ravvisata l'opportunità; di determinare l'aliquota degli addebiti da porre a carico del suddetto personale per anticipata fornitura della divisa o di singoli capi di vestiario in sostituzione di quelli smarriti o deteriorati per negligenza, e per i casi in cui il personale stesso, a sua domanda, cessi dalle mansioni per le quali è stato fornito della uniforme; Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni; Decreta: Articolo unico. Al personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni cui viene concessa l'anticipata fornitura di capi di vestiario in sostituzione di quelli smarriti o deteriorati per negligenza, è addebitata una somma pari a tante quote, come appresso determinate, del prezzo di costo dei singoli effetti, quanti sono i mesi di mancato uso, da computarsi dalla data di sostituzione a quella di scadenza del previsto periodo di durata di ciascun indumento. Ciascuna delle quote predette è ragguagliata al prezzo di costo del capo di vestiario, diviso per il numero dei mesi di durata stabilito dalle vigenti disposizioni. Analogo addebito è posto a carico del personale che, a sua domanda, venga applicato a mansioni per le quali non sia previsto l'uso dell'uniforme ovvero sia previsto l'uso di indumenti di altra foggia. Nessun addebito è applicato nei confronti del personale collocato a riposo, deceduto o comunque cessato dal servizio per cause ad esso non imputabili. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 13 marzo 1961 GRONCHI FANFANI - SPALLINO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti addì 5 maggio 1961 Atti del Governo, registro n. 136, foglio n. 92. - VILLA
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