Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 22 giu 1961
L'Università di Genova verserà, allo Stato l'intero importo dei contributi dovuti dall'Ente finanziatore a norma degli della convenzione nonché le integrazioni dei contributi stessi derivanti da eventuali futuri miglioramenti economici disposti a favore degli assistenti universitari.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-03-02;443#art-3