Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 28 giu 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n 1592, e Successive modificazioni; Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, con legge 24 giugno 1950, n. 465; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: Art. 1. Sono approvati e resi esecutivi l'annessa convenzione e l'atto aggiuntivo stipulati in Parma in data 2 luglio 1960 e 12 dicembre 1960 per il finanziamento di un posto di assistente ordinario presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Parma.
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