Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 28 mag 1961
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti il posto di cui al precedente verrà senz'altro soppresso e il titolare cesserà immediatamente dal servizio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-02-28;333#art-4