Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 27 mag 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 3,6 e 11 della legge 23 aprile 1959, n. 189; Visto il proprio decreto 21 luglio 1959, n. 1040; Ritenuta la necessità di ridurre da sei a due il numero dei nuclei regionali di polizia, tributaria; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: Articolo unico. I comandi e reparti territoriali della Guardia di finanza sono così determinati: n. 7 zone; n. 17 legioni; n. 2 nuclei regionali di polizia tributaria. Il decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1959, n. 1040, è abrogato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 febbraio 1961 GRONCHI TRABUCCHI - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1961 Atti del Governo, registro n. 136, foglio n. 97. - VILLA
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