Art. 1
1 / 1In vigore dal 27 mag 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 3,6 e 11 della legge 23 aprile 1959, n. 189;
Visto il proprio decreto 21 luglio 1959, n. 1040;
Ritenuta la necessità di ridurre da sei a due il numero dei nuclei regionali di polizia, tributaria;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
Articolo unico.
I comandi e reparti territoriali della Guardia di finanza sono così determinati:
n. 7 zone;
n. 17 legioni;
n. 2 nuclei regionali di polizia tributaria.
Il decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1959, n. 1040, è abrogato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 febbraio 1961
GRONCHI
TRABUCCHI - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1961
Atti del Governo, registro n. 136, foglio n. 97. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-02-28;328#art-1