Art. 1
1 / 1In vigore dal 4 mag 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090, modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1905 e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1960, n. 53;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
L'art. 55, relativo al corso biennale di studi propedeutici per la laurea in ingegneria è abrogato e sostituito dal seguente:
Art. 55. - Il titolo di ammissione per il biennio di studi propedeutici per la laurea in ingegneria è il diploma di Maturità classica, o di Maturità scientifica.
Sono insegnamenti fondamentali:
1° anno:
1) Analisi matematica I;
2) Geometria I;
3) Fisica I; - 5) Disegno I.
2° anno:
1) Analisi matematica II;
2) Geometria II;
3) Meccanica razionale;
4) Fisica II;
5) Disegno II;
6) Mineralogia.
Gli studenti del 1° anno di corso potranno ottenere la iscrizione al 2° anno di corso qualora abbiano superato almeno due fra i quattro seguenti esami:
Analisi matematica I, Geometria I, Fisica I, Chimica.
Al termine del 2° anno di corso lo studente per essere ammesso al 3° anno di corso dovrà aver superato gli esami di tutte le discipline del biennio propedeutico fatta eccezione degli insegnamenti aggiunti ai sensi del comma terzo dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1960, n. 53.
I due esami di fisica comprendono la parte riguardante le relative esercitazioni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 febbraio 1961
GRONCHI
BOSCO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1961
Atti del Governo, registro n. 136, foglio n. 33. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-02-28;241#art-1