Art. 1
1 / 1In vigore dal 29 apr 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350, modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734 e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 97. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze biologiche è aggiunto quello di:
"Tecnologie alimentari";
Art. 99. - Il comma sesto è sostituito dal seguente:
"L'insegnamento biennale di Fisica sperimentale comporta un esame alla fine di ciascun anno di corso".
Gli articoli dal 463 al 466 relativi alla Scuola di perfezionamento in Endocrinologia e malattie metaboliche sono abrogati e sostituiti dai seguenti con il seguente nuovo ordinamento e con la seguente nuova denominazione.
Scuola di specializzazione in Endocrinologia e malattie metaboliche
Art. 463. - Il corso degli studi della Scuola di specializzazione in Endocrinologia e malattie metaboliche ha la durata di tre anni.
Il numero massimo degli iscritti è di venti.
Art. 464. - Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti:
1) Anatomia normale delle ghiandole endocrine;
2) Biochimica e farmacodinamica endocrina e metabolica;
3) Fisiologia endocrina e metabolica;
4) Biotipologia umana, auxologia e genetica medica;
5) Anatomia patologica endocrina e metabolica;
6) Semeiotica delle malattie endocrine e metaboliche;
7) Esercitazioni di endocrinologia sperimentale e di chimica clinica;
8) Patologia e clinica delle ghiandole endocrine e del metabolismo;
9) Terapia delle malattie endocrine e metaboliche.
Art. 465. - L'ordine degli studi (distribuzione degli insegnamenti nei tre anni di corso) e l'ordine e le modalità degli esami di profitto verranno stabiliti nel manifesto annuale.
Art. 466. - A coloro che avranno superato l'esame di diploma verrà rilasciato il diploma di specialista in Endocrinologia e malattie metaboliche.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 febbraio 1961
GRONCHI
BOSCO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1961
Atti del Governo, registro n. 136, foglio n. 11. - VILLA
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-02-28;222#art-1