Art. 9

Art. 9

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In vigore dal 8 apr 1961
Ai fini del riconoscimento della inabilità permanente al lavoro prevista dall', terzo comma, della legge si applicano i criteri stabiliti per i lavoratori aventi la qualifica di impiegati dalle norme dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità e vecchiaia.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-02-28;184#art-9