Art. 25

Art. 25

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In vigore dal 8 apr 1961
Qualora le attrezzature ed i servizi indicati al penultimo comma dell'art. 47 della legge non consentano di provvedere direttamente e compiutamente all'espletamento dei compiti previsti dal primo comma dello stesso articolo, il commissario straordinario richiederà al commissario della Federazione nazionale, previo motivato parere della Commissione consultiva, le unità di personale e le eventuali attrezzature strettamente indispensabili per l'assolvimento dei compiti predetti. Il commissario della Federazione nazionale, sentita la Commissione consultiva sulle richieste di cui al precedente comma, provvederà alle eventuali assunzioni di personale, con contratto a tempo determinato, la cui scadenza non potrà verificarsi oltre i sessanta giorni dalla data di insediamento dei normali organi di amministrazione della Cassa mutua provinciale presso la quale il personale stesso è chiamato a prestare servizio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-02-28;184#art-25