Art. 22
22 / 27In vigore dal 8 apr 1961
Per l'esercizio della facoltà prevista dall'art. 35, primo comma, della legge, le Casse mutue provinciali dovranno preventivamente accertare la funzionalità delle Associazioni mutue volontarie alle quali si intende affidare la gestione delle forme di prestazioni obbligatorie, specie per quanto concerne la idoneità della organizzazione e delle attrezzature al fine di garantire una efficiente assistenza sanitaria.
L'atto che affida alle Associazioni mutue volontarie la gestione delle forme di prestazioni obbligatorie, dovrà, fra l'altro, attenersi alle seguenti condizioni:
a) assunzione di piena e diretta responsabilità da parte dell'Associazione mutua volontaria nei confronti della Cassa mutua provinciale per tutti i rapporti con gli assistiti e con i terzi relativi alla gestione delle prestazioni obbligatorie;
b) limitazione del suo campo di applicazione agli esercenti attività commerciali e relativi familiari iscritti all'Associazione mutua volontaria semprechè ne facciano esplicita richiesta. La richiesta del titolare di impresa si intende automaticamente estesa ai familiari.
Le Associazioni mutue volontarie, che ai sensi dei precedenti commi, provvedono alla erogazione delle prestazioni obbligatorie sono, limitatamente a tale erogazione, sottoposte alla vigilanza ed al controllo della Cassa mutua provinciale e della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali.
La Cassa mutua provinciale può, per fondati motivi, procedere in qualsiasi momento alla revoca dell'atto di affidamento.
Si applicano per i ricorsi in materia di prestazioni dovute dalle Associazioni mutue volontarie a norma del presente articolo le disposizioni di cui all', lettera o) e dell', lettera d) della legge.
Disposizioni finali e transitorie
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-02-28;184#art-22