Art. 20
20 / 27In vigore dal 8 apr 1961
Contro le operazioni per la elezione dei delegati e per la elezione dei rappresentanti degli esercenti attività commerciali nel Consiglio di amministrazione e nel collegio dei sindaci della Cassa mutua provinciale previste dagli della legge, è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data della proclamazione di cui all'articolo precedente, al Consiglio di amministrazione della. Cassa mutua provinciale.
Contro le decisioni del Consiglio di amministrazione e ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla notifica, il consiglio centrale della Federazione nazionale il quale decide in via definitiva.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-02-28;184#art-20