Art. 18
18 / 27In vigore dal 8 apr 1961
Il presidente del seggio, udito il parere degli scrutatori, decide sopra tutte le contestazioni che si sollevino durante le operazioni elettorali.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-02-28;184#art-18