Art. 16

Art. 16

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In vigore dal 8 apr 1961
Le liste dei candidati al Consiglio di amministrazione ed al collegio dei sindaci devono essere presentate al presidente della Cassa mutua provinciale che ne rilascia, ricevuta, entro le ore dodici dell'ottavo giorno precedente quello fissato per le elezioni e devono essere firmate da almeno 8 delegati quadra il numero degli stessi non sia superiore a 100, 16 delegati se non superiore a 200, 214 delegati se non superiore a 300, 32 delegati se non superiore a 400, 40 delegati se non superiore a 500 e 60 delegati in caso di numero superiore ai 500. Le firme dei presentatori devono essere autenticate dal pretore o dal segretario comunale, ovvero dal conciliatore o da un notaio. Ciascuna lista può contenere per il Consiglio di amministrazione fino ad un massimo di sei, uno e tre nominativi degli eligendi attribuibili rispettivamente ai gruppi indicati alle lettere a), b) e c) dell', comma secondo e per il collegio dei sindaci di due nominativi, dei quali uno per sindaco effettivo e l'altro per sindaco supplente, in rappresentanza delle categorie riunite indicate alle lettere a) e b) dell', comma, secondo, e di un nominativo, per sindaco effettivo, per la categoria indicata, alla lettera c) stesso articolo. Le liste dei candidati sono contrassegnate soltanto da un numero progressivo in corrispondenza dell'ordine di presentazione. Ciascun delegato deve intervenire personalmente e vota a scrutinio segreto per un numero di nominativi non superiore a quello indicato nel comma precedente, scelti anche in liste diverse nell'ambito della propria categoria, sia per i componenti del Consiglio di amministrazione, sia per il Collegio dei sindaci. Risultano eletti a candidati che hanno riportato, nell'ordine, il maggior numero di voti. A parità di voti prevale il più anziano di età.
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