Art. 1
1 / 27In vigore dal 8 apr 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto, l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 27 novembre 1960, n. 1397, per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciali;
Udito il parere della Commissione parlamentare costituita a norma dell'art. 48 della legge predetta;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
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Nel presente decreto, col termine legge, si intende la legge 27 novembre 1960, n. 1397.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-02-28;184#art-1