Art. 7
Titolo II

Art. 7

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In vigore dal 7 mag 1961
La vigilanza, e l'ispezione sanitaria delle carni nei macelli privati e negli stabilimenti per la produzione di carni preparate, che esportano le carni ed i prodotti carnei all'estero, sono assicurate dal Ministero della sanità, che vi provvede mediante veterinari provinciali o veterinari appositamente incaricati, scelti preferibilmente tra coloro che abbiano i requisiti indicati al secondo comma dell'. Le prestazioni dei veterinari incaricati non dipendenti dall'Amministrazione dello Stato sono retribuite secondo tariffe determinate dal Ministero della sanità. La relativa spesa è a carico dell'imprenditore che deve rimborsarne l'importo all'Amministrazione. I macelli e gli stabilimenti sono riconosciuti idonei all'esportazione dal Ministero della sanità, che provvede alla loro iscrizione in uno speciale registro assegnando a ciascuno un numero progressivo. Nello stesso registro sono iscritti anche i macelli pubblici che esportano carni all'estero.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-02-11;264#art-7