Titolo II
Art. 5
5 / 19In vigore dal 7 mag 1961
Il direttore del macello pubblico:
a) ha la direzione tecnica ed amministrativa dello stabilimento e del mercato bestiame a questo annesso;
b) ordina e regola i servizi del personale veterinario, amministrativo, ausiliario e d'ordine alla sua dipendenza;
c) è responsabile dell'ordine e della, disciplina dello stabilimento;
d) è responsabile della tenuta del registro delle macellazioni;
e) propone al direttore dell'ufficio veterinario comunale i provvedimenti che ritiene necessari nell'interesse del servizio.
Il direttore del macello pubblico sostituisce il direttore dell'ufficio veterinario comunale in caso di vacanza del posto.
Nei Comuni, nei quali il posto di direttore del macello pubblico non è istituito, le attribuzioni relative sono esercitate dal veterinario comunale con funzioni di ufficiale governativo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-02-11;264#art-5