Art. 16
Titolo III

Art. 16

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In vigore dal 9 mag 1965
Il medico provinciale nell'ambito della Provincia sovraintende e coordina tutti i servizi di vigilanza igienica e di assistenza sanitaria scolastica, qualunque sia l'ente che ne sopporta l'onere, e ne promuove lo sviluppo ed il potenziamento. Il Ministro per la sanità può, con decreto emanato di concerto col Ministro per il tesoro, conferire a medico particolarmente competente nelle varie specialità, l'incarico temporaneo di coadiuvare il medico provinciale nella vigilanza del funzionamento dei servizi medico-scolastici. Al medico incaricato è corrisposto dal Ministero della sanità un compenso mensile di importo non superiore allo stipendio iniziale previsto per il personale statale con coefficiente 402. Detto compenso verrà corrisposto nella misura di lire 30.000, qualora il predetto incaricato sia dipendente di Ente pubblico.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-02-11;264#art-16