Titolo III
Art. 15
15 / 19In vigore dal 7 mag 1961
Il personale addetto ai servizi medico-scolastici nei Comuni o Consorzi di comuni dipende dall'ufficiale sanitario e fa parte di una apposita sezione dell'ufficio locale di igiene e sanità.
I sanitari che esplicano opera nell'ambito dei servizi medico-scolastici e non hanno rapporto di impiego col Comune o con il Consorzio di comuni, sono alle dipendenze tecniche dell'ufficiale sanitario.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-02-11;264#art-15