Art. 15
Titolo III

Art. 15

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In vigore dal 7 mag 1961
Il personale addetto ai servizi medico-scolastici nei Comuni o Consorzi di comuni dipende dall'ufficiale sanitario e fa parte di una apposita sezione dell'ufficio locale di igiene e sanità. I sanitari che esplicano opera nell'ambito dei servizi medico-scolastici e non hanno rapporto di impiego col Comune o con il Consorzio di comuni, sono alle dipendenze tecniche dell'ufficiale sanitario.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-02-11;264#art-15