Capo III
Art. 9
11 / 20In vigore dal 24 dic 1996
In seno al Consiglio superiore di sanità è istituita una segreteria generale diretta dal segretario generale del Consiglio superiore di sanità, appartenente alla carriera direttiva medici del Ministero della sanità. Alla segreteria generale saranno addetti funzionari direttivi delle carriere tecniche del Ministero della sanità, uno per ogni sezione, con funzioni di segretario, nonché altro personale necessario in relazione alle esigenze di servizio.
La tabella 2 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, già modificata con legge 6 dicembre 1965, n. 1367, è ulteriormente modificata per l'aggiunta di un posto di segretario generale del Consiglio superiore di sanità (ex coefficiente 900), inserito tra le voci "Ispettore generale medico capo" ed "Ispettori generali medici".
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 266 ha disposto (con l'art. 10, commi 1 e 2) che l'abrogazione del D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 257 ha efficacia dall'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza, e comunque a decorrere dal 1 gennaio 1994.
- Il D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 266, come modificato dal D.L. 23 ottobre 1996, n. 542, convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 649 ha disposto (con l'art. 10, commi 1 e 2) che l'abrogazione del D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 257 ha efficacia dall'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-02-11;257#art-9