Art. 17
Titolo III

Art. 17

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In vigore dal 24 dic 1996
Per la validità delle adunanze del Consiglio superiore di sanità e del Consiglio provinciale di sanità è necessaria la presenza della metà almeno dei componenti, tranne il caso di cui all'. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti e, in caso di parità, prevale il voto del presidente. I componenti non di diritto che non intervengano ad almeno tre adunanze consecutive, decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Ministro per la sanità o dal prefetto, sentiti gli interessati, a seconda se si tratti di componenti del Consiglio superiore o del Consiglio provinciale di sanità.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 266 ha disposto (con l'art. 10, commi 1 e 2) che l'abrogazione del D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 257 ha efficacia dall'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza, e comunque a decorrere dal 1 gennaio 1994.
  • Il D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 266, come modificato dal D.L. 23 ottobre 1996, n. 542, convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 649 ha disposto (con l'art. 10, commi 1 e 2) che l'abrogazione del D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 257 ha efficacia dall'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-02-11;257#art-17