Capo II
Art. 9
9 / 10In vigore dal 5 mag 1961
Per ciascun esercizio finanziario, in apposito capitolo di bilancio del Ministero della sanità, sono stanziate somme da erogare in:
a) contributi per agevolare l'impianto ed il funzionamento di centri per le malattie sociali;
b) contributi per agevolare l'impianto e il funzionamento di colonie permanenti per bambini ammalati o predisposti alla malattia;
c) contributi per lo svolgimento di corsi di perfezionamento e per borse di studio in Italia e all'estero per il personale medico ausiliario.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-02-11;249#art-9