Capo I
Art. 3
3 / 10In vigore dal 5 mag 1961
La Commissione di vigilanza sui manicomi, prevista dall' della legge 14 febbraio 1904, n. 36, è composta dal medico provinciale, che la presiede, da un funzionario dell'Amministrazione dell'interno, designato dal prefetto e da un medico alienista, nominato dal medico provinciale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-02-11;249#art-3