Art. 8

Art. 8

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In vigore dal 11 mar 1961
Il prefetto ha la vigilanza sulle operazioni di censimento nell'ambito della Provincia. Nei casi di irregolarità ovvero di omissioni o ritardi degli adempimenti prescritti, può ordinare ispezioni ed inchieste, informando l'Istituto centrale di statistica delle misure adottate.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-02-06;69#art-8