Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 11 mar 1961
L'Istituto centrale di statistica impartisce le istruzioni necessarie all'esecuzione del censimento e sovraintende a tutte le relative operazioni, avvalendosi della collaborazione delle Amministrazioni governative centrali e locali, delle Amministrazioni provinciali e comunali e di ogni altro Ente pubblico, ai sensi dell' del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-02-06;69#art-4