Art. 2
2 / 20In vigore dal 11 mar 1961
L'unità di rilevazione del censimento è l'azienda agricola, forestale e zootecnica.
Ai fini del censimento, per azienda agricola, forestale o zootecnica si intende l'unità tecnico-economica costituita da terreni, anche in appezzamenti non contigui, ed eventualmente da impianti e attrezzature varie, in cui si attua la produzione agraria, forestale o zootecnica ad opera di un conduttore, e cioè persona fisica, società o ente, che ne sopporta il rischio, sia da solo (conduttore coltivatore o conduttore con salariati e/o compartecipanti), sia in associazione ad un mezzadro o colono parziario.
Sono considerate unità di rilevazione anche le aziende zootecniche nelle quali l'allevamento del bestiame viene attuato senza utilizzazione di terreno agrario.
Col censimento vengono altresì raccolte notizie sui plessi aziendali, variamente denominati a seconda delle regioni (fattoria, tenuta, feudo e simili), costituiti da più aziende aventi ordinamento culturale unitariamente coordinato ad opera di un conduttore, generalmente dotati di un centro con impianti e attrezzature ad uso comune delle varie aziende. Ai fini della, rilevazione, tali plessi vengono designati come "unità aziendali di secondo grado".
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-02-06;69#art-2