Art. 17
17 / 20In vigore dal 11 mar 1961
Entro il 15 giugno 1961 gli Uffici comunali di censimento provvederanno a spedire il materiale di censimento all'Istituto centrale di statistica, tramite i rispettivi Uffici provinciali di censimento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-02-06;69#art-17