Art. 16

Art. 16

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In vigore dal 11 mar 1961
Ultimata da parte dei rilevatori la consegna dei questionari compilati, gli Uffici comunali di censimento effettuano, entro il 5 giugno 1961, con l'assistenza tecnica degli Uffici intercomunali di censimento, la revisione definitiva dei questionari, allo scopo di accertare che non vi siano state omissioni e duplicazioni nella rilevazione delle unità di censimento e che i dati risultanti nei questionari rispecchino la effettiva situazione delle aziende. Le incompletezze e gli errori riscontrati in sede di revisione devono essere eliminati mediante informazioni assunte direttamente presso i conduttori e, se del caso, mediante accertamenti sul posto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-02-06;69#art-16