Art. 14

Art. 14

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In vigore dal 11 mar 1961
I conduttori di aziende agricole, forestali e zootecniche, i quali entro il 5 maggio 1961 non fossero stati interpellati per la compilazione dei questionari da parte di un rilevatore, hanno l'obbligo di farlo presente entro il 7 maggio 1961 all'Ufficio comunale di censimento, il quale deve provvedere immediatamente a far censire le aziende che siano state omesse.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-02-06;69#art-14