Art. 13
13 / 20In vigore dal 11 mar 1961
Nel periodo dal 15 aprile al 5 maggio 1961 i rilevatori procedono alla raccolta dei dati presso i conduttori delle aziende comprese nella parte del territorio a ciascuno di essi affidata.
La compilazione dei questionari viene di norma effettuata dagli stessi rilevatori in base alle informazioni fornite dal conduttore.
Qualora le indicazioni fornite non siano ritenute attendibili per qualsiasi ragione, il rilevatore può effettuare accertamenti diretti.
Sia i questionari compilati dai conduttori, sia quelli la cui compilazione è stata effettuata dai rilevatori, devono essere sottoscritti dal conduttore e controfirmati dal rilevatore.
L'assunzione dei dati deve essere effettuata nel centro aziendale o, in mancanza di questo, presso il domicilio del conduttore. Qualora il conduttore non risieda nel Comune di censimento, egli sarà invitato a presentarsi il giorno all'uopo fissato al competente Ufficio comunale di censimento.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-02-06;69#art-13