Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 10 ott 1962
È fatto obbligo al comune di Poggiardo di provvedere ai locali ed alla loro manutenzione, nonché alla fornitura dell'acqua, dell'illuminazione, del riscaldamento e della forza motrice per il laboratori. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 gennaio 1961 GRONCHI BOSCO - SCELBA - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 31 agosto 1962 Atti del Governo, registro n. 158, foglio n. 71. - VILLA
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