Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 18 mag 1961
A norma dell' della legge 3 aprile 1957, n. 235, nel caso in cui l'accertamento della realtà della morte debba effettuarsi in luoghi diversi dagli ospedali o istituti di cui all' del presente regolamento, l'Ufficiale sanitario deve provvedere in merito valendosi dell'opera di medici idonei in servizio presso l'Istituto universitario o ospedali autorizzati ai prelievi, designati rispettivamente dal direttore, primario o capo reparto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-20;300#art-4