Art. 1
1 / 6In vigore dal 31 mar 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Viste l'art. 87 della Costituzione
Vista la legge 3 aprile 1957, n. 235;
Sentito il Consiglio superiore di sanità;
Udito il parere del consiglio di Stato in adunanza generale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la sanità;
Decreta:
.
Ai sensi e per gli effetti della legge 3 aprile 1957, n. 235, modificata con la legge 2 aprile 1968, n. 519 è ammesso il prelievo delle seguenti parti di cadavere:
1) bulbi oculari, loro parti e annessi;
2) reni e loro parti;
3) ossa e superfici articolate;
4) muscoli e tendini;
5) vasi sanguigni;
6) sangue;
7) nervi;
8) cute;
9) midollo osseo;
10) aponeurosi;
11) dura madre;
12) cuore e sue parti;
13) polmoni e loro parti;
14) ghiandole esocrine ed endocrine con esclusione di quelle della sfera sessuale e della procreazione;
15) vescica ed ureteri;
16) segmenti del canale digerente.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-20;300#art-1