Art. 1
1 / 1In vigore dal 14 mar 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89;
Visto l'art. 8 del regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666;
Visto il decreto presidenziale 18 gennaio 1954, n. 18, sulla revisione della tabella che determina il numero e la residenza dei notai;
Ritenuta la necessità che il comune di Turbigo sia aggregato alla sede notarile di Castano Primo, dei distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese;
Visti i pareri del Consiglio notarile e della Corte di appello di Milano;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia;
Decreta:
La tabella che determina il numero e la residenza dei notai, approvata con decreto presidenziale 18 gennaio 1954, n. 18, è modificata nel senso che il comune di Turbigo è aggregato alla sede di Castano Primo, dei distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 20 gennaio 1961
GRONCHI
GONELLA
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1961
Atti del Governo, registro n. 134, foglio n. 120. - VILLA
Storico versioni
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