Art. 2
2 / 2In vigore dal 9 mar 1961
Il Prefetto della provincia di Udine, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà alla separazione patrimoniale ed al riparto delle attività e passività.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 20 gennaio 1961
GRONCHI
SCELBA
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1961
Atti del Governo, registro n. 134, foglio n. 65. - VILLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-20;14#art-2