Art. 1

Art. 1

1 / 1
In vigore dal 13 apr 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1.939, n. 741; Visto l'accordo 7 luglio 1956 per il conglobamento delle voci retributive nelle aziende farmaceutiche municipalizzate di Firenze, Cremona, Reggio Emilia e Viareggio, stipulato tra la Federazione Nazionale Aziende Municipalizzate Gas, Acqua e Varie, con la assistenza della Confederazione della Municipalizzazione e della Sezione Nazionale Aziende Farmaceutiche Municipalizzate, e la Federazione italiana Lavoratori Commercio e Aggregati, con l'assistenza della Confederazione Generale italiana del Lavoro, la Federazione italiana Sindacati Addetti ai Servizi Commerciali e Affini, con l'assistenza del Sindacato Nazionale Farmacisti non proprietari e con la partecipazione della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, la Unione italiana Dipendenti Aziende Commerciali e Affini, con la partecipazione dell'Unione italiana del Lavoro; al quale ha aderito, in data 25 maggio 1960, la Federazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori del Commercio, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino n. 70 del 12 aprile 1960, dell'accordo sopra indicato, depositato il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato l'accordo 7 luglio 1056, relative al conglobamento delle voci retributive nelle aziende farmaceutiche municipalizzate di Firenze, Cremona, Reggio Emilia e Viareggio, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo collettivo anzidetto, annesso al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese municipalizzate di Firenze, Cremona, Reggio Emilia e Viareggio esercenti farmacie, magazzini all'ingrosso e laboratori farina ceutici. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica. italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 16 gennaio 1961 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1961 Atti del Governo, registro n. 135, foglio n. 54. - VILLA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;156#art-1