Art. 78
CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceuticiTitolo XXI

Art. 78

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In vigore dal 13 apr 1961
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, e sempre che sia stato superato il periodo di prova, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della gratifica natalizia o tredicesima mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestati nell'azienda.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;155#art-clp-78