CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceutici›Titolo XXI
Art. 77
86 / 119In vigore dal 13 apr 1961
In coincidenza con la Vigilia del Natale di ogni anno, le aziende dovranno corrispondere al personale dipendente un importo pari ad una mensilità dello stipendio o del salario in atto e ad una mensilità della indennità di contingenza dovuta al lavoratore nel mese di novembre.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;155#art-clp-77