Art. 77
CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceuticiTitolo XXI

Art. 77

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In vigore dal 13 apr 1961
In coincidenza con la Vigilia del Natale di ogni anno, le aziende dovranno corrispondere al personale dipendente un importo pari ad una mensilità dello stipendio o del salario in atto e ad una mensilità della indennità di contingenza dovuta al lavoratore nel mese di novembre.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;155#art-clp-77