CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceutici›Titolo XIII
Art. 65
74 / 119In vigore dal 13 apr 1961
Scaduto il termine fissato per la conservazione del posto, qualora su richiesta del lavoratore ancora malato, il datore di lavoro non intenda avvalersi della facoltà prevista dall' e soprassieda dal suo licenziamento per un ulteriore periodo di tempo, nulla è dovuto dal datore di lavoro ad alcun titolo durante tale periodo di attesa.
Il periodo stesso è però considerato utile ai fini dell'anzianità di servizio, in caso di prosecuzione del rapporto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;155#art-clp-65