CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceutici›Titolo XIII
Art. 64
73 / 119In vigore dal 13 apr 1961
Il lavoratore dichiarato dall'Istituto Malattie in grado di riprendere sevizio, dovrà farlo entro le 24 ore dall'accertata guarigione, salvo il caso di legittimo impedimento.
Ove il lavoratore non ottemperi a quanto sopra e la giustificazione del ritardo non sia sufficiente, il datore di lavoro resta esonerato dall'obbligo della conservazione del posto ed il lavoratore sarà considerato dimissionario, a meno che non abbia impugnato l'accertamento dell'Istituto, richiedendo il giudizio di un collegio medico.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;155#art-clp-64