Art. 48
CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceuticiTitolo X

Art. 48

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In vigore dal 13 apr 1961
In casi speciali e giustificati, la ditta potrà concedere in qualunque epoca dell'anno congedi retribuiti, con facoltà di dedurli dalle ferie annuali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;155#art-clp-48