Art. 43
CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceuticiTitolo IX

Art. 43

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In vigore dal 13 apr 1961
In caso di licenziamento o di dimissioni, trascorso il primo anno di servizio, spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi del periodo di ferie al quale ha diritto quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato per l'anno di competenza, anche se il licenziamento sia avvenuto per motivi disciplinari che importino la risoluzione in tronco del rapporto di lavoro. Quando però il licenziamento in tronco, sebbene avvenuto posteriormente, è originato da fatti verificatisi prima che sia maturato il diritto alle ferie, il lavoratore non avrà alcun diritto al godimento delle ferie stesse. Le ferie non possono essere concesse durante il periodo di preavviso di licenziamento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;155#art-clp-43