CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceutici›Titolo VIII
Art. 37
46 / 119In vigore dal 13 apr 1961
Le festività infrasettimanali che dovranno essere retribuite sono quelle appresso indicate:
1) il primo giorno dell'anno;
2) il giorno dell'Epifania;
3) il 19 marzo - festa di S. Giuseppe;
4) il giorno di lunedì dopo Pasqua;
5) il giorno dell'Ascensione;
6) il giorno del Corpus Domini;
7) 29 giugno - festa dei SS. Pietro e Paolo;
8) 15 agosto - festa dell'Assunzione;
9) 1 novembre - Ognissanti;
10) 8 dicembre - Immacolata Concezione;
11) 25 dicembre - Natale;
12) la solennità del Patrono del luogo;
13) 26 dicembre - S. Stefano.
Le ore di lavoro prestate nei suddetti giorni festivi saranno retribuite in conformità delle norme previste dal presente contratto per il lavoro straordinario festivo salvo il caso previsto nel successivo capoverso del presente articolo.
Premesso che in talune località tutte le farmacie restano aperte nelle ore antimeridiane dei giorni di festività infrasettimanale, e le aziende all'ingrosso di specialità medicinali e prodotti farmaceutici osservano lo stesso orario delle farmacie, le parti convengono che, ove in dette località, alla data dell'entrata in vigore del presente contratto, per consuetudine o in virtù di precedenti norme contrattuali, i datori di lavoro non abbiano l'obbligo di corrispondere ai lavoratori la maggiorazione per il lavoro festivo, tale consuetudine e tali norme saranno mantenute.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;155#art-clp-37