Art. 26
CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceuticiTitolo VI

Art. 26

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In vigore dal 13 apr 1961
Il personale che alla data dell'entrata in vigore del presente contratto fruiva della libertà del servizio nel pomeriggio del sabato, senza facoltà, da parte del datore di lavoro, di recupero negli altri giorni delle ore di lavoro non effettuato il sabato, continuerà a godere di tale beneficio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;155#art-clp-26