Art. 17
CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceuticiTitolo V

Art. 17

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In vigore dal 13 apr 1961
La durata massima dell'apprendistato è stabilita in anni tre per tutti coloro che inizieranno il periodo di apprendistato prima di avere compiuto il sedicesimo anno d'età, e in anni due per coloro che inizieranno il periodo di apprendistato dopo aver compiuto il sedicesimo anno d'età. In entrambi i casi, trascorso tale periodo, l'apprendista, indipendentemente dall'età raggiunta e dalle mansioni effettivamente disimpegnate, sarà assegnato ad una delle qualifiche per le quali l'apprendistato è ammesso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;155#art-clp-17