Art. 13
CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceuticiTitolo IV

Art. 13

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In vigore dal 13 apr 1961
Durante il periodo di prova il rapporto di lavoro potrà essere rescisso in qualsiasi momento da una parte o dall'altra, senza preavviso nè altre indennità. Trascorso il periodo di prova senza che nessuna delle parti abbia dato regolare disdetta, l'assunzione del lavoratore si intenderà confermata, e il periodo stesso sarà computato agli effetti dell'anzianità di servizio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;155#art-clp-13