Art. 108
CCNL 17 luglio 1951 personale dipendente da aziende di prodotti farmaceuticiTitolo XXVII

Art. 108

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In vigore dal 13 apr 1961
I dirigenti sindacali hanno diritto, per l'adempimento dei propri compiti di natura sindacale e su richiesta scritta dell'organizzazione cui essi appartengono, ai necessari permessi e congedi, che non saranno retribuiti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;155#art-clp-108