Art. 3
Accordo 14 ottobre 1954 modificativo del CCNL 17 luglio 1951Titolo XXVIII

Art. 3

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In vigore dal 13 apr 1961
A parziale modifica dell' del contratto nazionale, a partire dal 29 luglio 1954, i periodi di ferie per il personale con mansioni non impiegatizie restano così stabiliti: a) dopo il compimento di un anno di ininterrotto servizio fino al settimo anno compiuto: giorni 12; b) dal settimo anno compiuto e fino al quindicesimo anno compiuto: giorni 15; c) dal quindicesimo anno compiuto in poi: giorni 18.
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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;155#art-aom-3