Art. 3
Accordo 7 maggio 1956 modificativo del CCNL 17 luglio 1951Titolo XXVIII

Art. 3

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In vigore dal 13 apr 1961
Con decorrenza 1 giugno 1956 le rispettive organizzazioni provinciali adotteranno nei contratti integrativi del contratto nazionale 17 luglio 1951 i raggruppamenti di qualifiche di cui al quadro annesso, attribuendo la medesima retribuzione a tutte le qualifiche comprese in ciascun raggruppamento. Fermo restando che in sede provinciale non potranno essere apportate modifiche al quadro di cui al comma precedente, le eventuali eccedenze tabellari che si verificassero in caso di assegnazione ad un raggruppamento con retribuzione inferiore, saranno conservate ad personam fino ad assorbimento derivante da futuri aumenti. CHIARIMENTO A VERBALE Le parti si danno atto, per l'applicazione del presente , che l'attribuzione della medesima retribuzione a tutte le qualifiche comprese in ciascun raggruppamento non comporta peraltro modifica delle situazioni retributive esistenti in relazione ed eventuali differenza per età, sesso e per i comuni della provincia. QUADRO DEI RAGGRUPPAMENTI DI QUALIFICHE ANNESSO ALL'ACCORDO 7 MAGGIO 1956 CATEGORIA A ( del C.C.N.L. 17 luglio 1951) Raggruppamento A1: 1) personale con funzioni di carattere direttivo. Raggruppamento A2: 2) Capo di servizio amministrativo; 3) Gerente di filiale con almeno un anno di funzione di tale qualifica nella stessa azienda e con almeno dieci lavoratori alle proprie dipendenze; 4) il personale responsabile laureato in chimica-farmacia previsto dalle leggi sanitarie per i magazzini all'ingrosso di prodotti farmaceutici e specialità medicinali. CATEGORIA B ( del C.C.N.L. 17 luglio 1951) Raggruppamento B1: 1) capo ufficio; 2) gerente di filiale che non rientri nel caso di cui al n. 3 del raggruppamento A2; 3) capo contabile; 4) cassiere principale che sovraintenda almeno a tre casse. Raggruppamento B2: 5) contabili di concetto o primanotista; 6) segretario di direzione con mansioni di concetto; 7) magazziniere consegnatario con responsabilità tecnica o amministrativa oppure con almeno tre magazzinieri o impiegati alle proprie dipendenze; 8) altro personale con mansioni analoghe di concetto non espressamente compreso nella precedente elencazione. CATEGORIA C ( del C.C.N.L. 17 luglio 1951) Raggruppamento C1: 1) contabile d'ordine; 6) cassiere comune. Raggruppamento C2: 2) aiuto contabile; 3) addetto alle macchine calcolatrici e contabili; 7) personale addetto alla cassa o ai registratori di cassa; 8) esattore, esclusi i fattorini o portapacchi che all'atto della consegna della merce sono autorizzati a riscuotere il relativo importo; 9) stenodattilografo; 15) magazziniere. Raggruppamento C3: 4) fatturista; 5) squarcista; 12) impiegato addetto al controllo delle commissioni; 13) preparatore di commissioni (impiegato addetto alla preparazione delle commissioni con la completa responsabilità dell'operazione dalla raccolta alla consegna della merce per la destinazione); 16) aiuto magazziniere. Raggruppamento C4 10) dattilografo; 11) schedarista; 14) addetto al prezzario; 17) telefonista; 18) altri impiegati con mansioni analoghe d'ordine non espressamente citati nella precedente elencazione. CATEGORIA D ( del C.C.N.L. 17 luglio 1951) Raggruppamento D1: 2) autista; Raggruppamento D2: 1) personale interno di magazzino con mansioni manuali addetto alle commissioni (personale addetto al materiale allestimento delle commissioni senza funzioni di controllo); 3) conducente di motofurgoncino; 4) imballatore; 5) impaccatore. Raggruppamento D3: 6) fattorino; 7) portapacchi (personale addetto alla congegna della merce con o senza facoltà di esazione); 8) custode; 9) guardiano notturno; 10) portiere. Raggruppamento D4: 11) personale di fatica e addetto alla pulizia. Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale: SULLO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;155#art-amm-3