Art. 8
CNNL 1 gennaio 1955 personale laureato e diplomato farmacie

Art. 8

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In vigore dal 13 apr 1961
Durante il periodo di prova il rapporto di lavoro può essere rescisso da una parte e dall'altra, senza preavviso, nè indennità, mediante la sola corresponsione, al lavoratore, della retribuzione nella misura fissata all'atto dell'assunzione o, comunque, in misura non inferiore a quella contrattuale per la qualifica con la quale egli è stato assunto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;154#art-cgp-8